Chi richiede la VIA?

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente (come Ministero dell’Ambiente o Regione) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.

Quando si deve fare la valutazione di impatto ambientale?

La valutazione di impatto ambientale non è obbligatoria, ma solo facoltativa nell’ambito di attività di pianificazione o programmazione. La VIA ha ad oggetto un progetto o un’attività puntuale e non attività pianificatorie o programmatorie, che invece vanno sottoposte a VAS.

Quando si è soggetti a VIA?

6 la VIA è obbligatoriamente prevista per: i progetti di cui agli Allegati II e III alla Parte II del D.L.vo n. 152/2006; i progetti di cui all’Allegato IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla L.

Quali sono i progetti sottoposti a VIA?

Sono sottoposti alla procedura di V.I.A. i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale rilevante. In particolare, progetti di opere quali raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti sono sottoposti a V.I.A.

Chi può firmare la vinca?

Lo studio è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti abilitati aventi conoscenze ed esperienze specifiche e documentabili riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie.

Chi può redigere una valutazione di incidenza ambientale?

Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province …

Chi può fare la valutazione di impatto ambientale?

Si tratta quindi di un consulente tecnico specializzato, che deve certificare le sue competenze tramite corsi professionalizzanti in valutazione ambientale, siano essi dedicati alla VIA, alla VAS o ad entrambe.

Chi può redigere la valutazione di impatto ambientale?

deve essere elaborato da esperti (“con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale”); deve essere firmato da un professionista iscritto ad un albo professionale.

Quando si fa la valutazione di impatto ambientale?

I termini per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, poi, sono di norma stabiliti in 150 giorni dalla presentazione della domanda, tuttavia possono protrarsi fino a 330 giorni in particolari condizioni.

Quante sono le fasi della VIA?

Fase Normativa
Istruttoria: L. 349/86 art. 6 comma 3
L. 349/86 art. 6 comma 9
L. 67/88 art. 18 comma 5; – DPCM 377/88 art. 6 comma 1; -DPCM 27/12/1988 art. 6 comma 2
Decisione: L. 349/86 art. 6 comma 4

Quando un progetto deve essere sottoposto a VIA?

La verifica di assoggettabilità (cd. screening) è definita come la procedura che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve quindi essere sottoposto al procedimento di VIA”.

Quando si deve fare una VAS?

La VAS è obbligatoria per piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e …


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